Passaggi, Esami Integrativi e di Idoneità

VADEMECUM INFORMATIVO
Passaggi, Esami Integrativi e di idoneità (O.M. n. 90 del 21/05/2001 art.24)
Decreto ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021

 

PREMESSA
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati. Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio.
Pertanto lo studente che non abbia effettuato le verifiche delle materie insufficienti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato.

PASSAGGI NEL 1° ANNO
Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi del IISS. “C. Battisti” possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, previo verifica della disponibilità di posti, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe.

PASSAGGI NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL 1°
Gli alunni promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi a frequentare un corso di studi dell’IISS “C. Battisti” devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 31 luglio.
Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
L’inserimento nella classe richiesta avverrà in caso di esito positivo degli esami integrativi e dopo la ricezione del Nulla Osta della scuola di provenienza. Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico.
La Commissione per gli esami integrativi è costituita in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio.

ESAMI di IDONEITÀ
Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.
Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima.
Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.
Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.

Nulla Osta
L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda al Dirigente scolastico del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25 ).
I Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate.
“Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.).

Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico
Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

Esame preliminare dei candidati ESTERNI (Esame di Stato)
Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all’Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).
L’ufficio scolastico Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l’esame di stato, la commissione può assegnare l’idoneità a una classe diversa (5^, 4^, 3^).
Le prove d’esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Iscrizione per la terza volta alla stessa classe
Una stessa classe può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4).
Per gli alunni in situazione di handicap, nell’interesse dell’alunno, sentiti gli specialisti di cui all’ articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).
La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 20 agosto.
Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.

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